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Anac sospende le linee guida sui CAM edilizia – News – GBC Italia
21 Luglio 2021

A cura di Toni Cellura, coordinatore nazionale del Comitato Tecnico CAM di GBC Italia  e Luca Cellura, giurista esperto CAM Appalti

Il 4 maggio 2020, l’ANAC, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ha comunicato la sospensione delle attività concernenti l’adozione delle Linee guida in materia di applicazione dei criteri ambientali minimi nel settore edilizia. La breve pubblicata afferma che “A seguito dell’avvio da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare delle attività di revisione del decreto ministeriale 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), l’Autorità ha ritenuto opportuno sospendere temporaneamente, fino all’adozione del nuovo decreto ministeriale, le attività per l’adozione delle Linee guida inerenti all’applicazione dei criteri ambientali minimi nel settore edilizia”.

Presumibilmente, il contenuto di quanto già elaborato nelle linee guida verrà tenuto in considerazione nella stesura delle revisioni che verranno apportate al Decreto da parte del Ministero.

Appare utile ricordare quali erano le principali novità delineate nelle linee guida di cui sopra.

Innanzitutto, veniva chiarita definitivamente l’applicazione dei criteri di selezione di cui alla sezione 2.1 del CAM (2.1.1 Sistemi di gestione ambientale; 2.1.2 Diritti umani e condizioni di lavoro).

Inoltre, per i criteri di selezione di cui alla sezione 2.1 è stato specificato che l’inserimento degli stessi nella documentazione di gara, quali requisiti di partecipazione, è da ritenersi facoltativo, e lasciato alla discrezione della stazione appaltante. Questa interpretazione, secondo l’Autorità, avrebbe avuto l’obiettivo di contemperare il principio del favor partecipationis (con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese) con quello della tutela ambientale.

Con riferimento all’obbligatorietà, l’Autorità faceva presente che “tenuto conto che l’obbligo di cui all’articolo 34, comma 1, del codice dei contratti pubblici attiene all’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, si chiariva che, con riferimento al D.M. 11.10.2017,  i criteri da considerare obbligatori ai fini della redazione della documentazione di gara sono quelli di cui alle “Specifiche tecniche per gruppi di edifici” (sezione 2.2), alle “Specifiche tecniche dell’edificio” (sezione 2.3), alle “Specifiche tecniche dei componenti edilizi” (alla sezione 2.4), alle “Specifiche tecniche del cantiere” (sezione 2.5) e alle “Condizioni di esecuzione” (clausole contrattuali) (sezione 2.7). Dunque, per esclusione, non venivano ritenuti obbligatori i criteri di selezione 2.1 e i criteri premianti 2.6.

In secondo luogo si chiariva che il progettista, chiamato a definire i criteri ambientali da introdurre nel progetto, non era obbligato a utilizzare solo i materiali, le lavorazioni o le componenti indicati nel D.M. 11.10.2017. Egli, infatti, poteva far ricorso sia a materiali e componenti con prestazioni ambientali superiori a quelle dei criteri definiti nel decreto, sia ad altri materiali e componenti non indicati nel decreto medesimo.

Dunque, al progettista veniva consigliato di effettuare un’approfondita analisi di mercato, con l’obiettivo di verificare la disponibilità dei materiali con le caratteristiche richieste dal D.M., e la distanza dal cantiere degli impianti di produzione dei medesimi materiali. Tale analisi poteva essere utilizzata anche nella fase successiva di definizione dei criteri di valutazione dell’offerta, atteso che tra i criteri premianti è indicato anche quello della distanza di approvvigionamento dei materiali da costruzione.

Queste le principali novità contenute nelle linee guida, che avevano tentato di affrontare le criticità applicative intervenute nell’applicazione del CAM Edilizia, ora però sospese. Permangono, quindi, dubbi interpretativi e si va verso il ritorno allo status quo ante.

Per concludere, a parere di chi scrive, si auspica venga tenuto conto, nella fase di revisione, dei contributi apportati al tavolo di concertazione dai vari stakeholder.

Fonte: www.appaltiecontratti.it